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Politiche del Lavoro: decontribuzione neoassunti
Autore: Luigino Narduzzi
Data: 23-12-2014

Il comma 118 della Legge di Stabilità 2015, approvata in via definitiva, disciplina lo sgravio contributivo per nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato. Punti principali della norma sono:

1.   Lo sgravio è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;

2.   Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;

3.   Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;

4.   Lo sgravio riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo di euro 8.060 su base annua;

5.   Lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all'INAIL;

6.   Lo sgravio non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

7.   Lo sgravio non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

8. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

9.   Lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2015, incluse le società controllate o collegate.

Si deve inoltre considerare che il comma 20 della legge prevede ulteriormente, in via generale per tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, la deduzione totale dei costi ai fini IRAP.

Info Contatti

Dott. LUIGINO NARDUZZI
Via Giosuè Carducci 37/1
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Udine - Italia
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