Il comma 118 della Legge di Stabilità 2015, approvata in via definitiva, disciplina lo sgravio contributivo per nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato. Punti principali della norma sono:
1. Lo sgravio è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
2. Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
3. Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
4. Lo sgravio riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo di euro 8.060 su base annua;
5. Lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all'INAIL;
6. Lo sgravio non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
7. Lo sgravio non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
8. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
9. Lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2015, incluse le società controllate o collegate.
Si deve inoltre considerare che il comma 20 della legge prevede ulteriormente, in via generale per tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, la deduzione totale dei costi ai fini IRAP.