Dlgs. 175/2014 "decreto semplificazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014.
Onde consentire l'elaborazione della dichiarazione precompilata, i sostituti d'imposta saranno tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il 7 marzo di ciascun anno, la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi conseguiti nell'anno precedente, dopo averla consegnata ai percettori dei redditi entro la scadenza del 28 febbraio.
Avendo ricompreso nell'obbligo anche i redditi derivanti da provvigioni e da lavoro autonomo, pur essendo espressamente esclusi imprenditori e professionisti dalla possibilità di avvalersi della dichiarazione dei redditi modello 730, la comunicazione coinvolgerà tutti i soggetti già tenuti, sulla base di altre e diverse norme, all'elaborazione ed alla trasmissione telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.
Vengono previste sanzioni nella misura di € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.